Il termine sexting è un neologismo che nasce dalla fusione di due parole inglesi: sex (sesso) e texting (inviare messaggi). Con questo termine si indica lo scambio di messaggi sessualmente espliciti tra due (o più) persone tramite le app di messaggistica istantanea.
Il sexting può dunque riguardare la diffusione di messaggi testuali, ma anche foto o video. I canali utilizzati sono quelli più noti, come Telegram, Whatsapp, Facebook o Instagram, ma non mancano quelli frequentati dai più giovani come lo snapchat.
Il rischio maggiore di chi pratica sexting è quello di andare incontro alla diffusione, senza il proprio consenso e a terzi, del materiale prodotto. Il pericolo principale è quello di restare vittime del fenomeno (purtroppo sempre più diffuso) del revenge porn. Può avvenire infatti che le immagini o i video scambiati con il partner vengano diffusi da quest’ultimo all’insaputa dell’altro, con lo scopo di danneggiarlo o vendicarsi.
La diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite e i casi di revenge porn sono purtroppo in continuo aumento. Quando si decide di fare sexting è fondamentale rispettare il proprio partner, ma è necessario anche mettersi al riparo da possibili conseguenze spiacevoli. La proliferazione dei gruppi Telegram che diffondono materiale esplicito senza consenso e pornografia illegale, anche con minori protagonisti, è infatti una piaga dilagante. Il reato di vendetta pornografica, noto come revenge porn, è previsto dalla legge dal 9 agosto 2019. A partire da quella data vige la punibilità per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Questi, seppur realizzati con il consenso della parte danneggiata, non possono essere pubblicati o diffusi senza autorizzazione, azione che viola la privacy e la reputazione della vittima.
A questa svolta normativa si è arrivati a seguito del preoccupante aumento di casi di persone che hanno ceduto alla disperazione. La legge 69/2019 ha introdotto un reato specifico, quello legato alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Questo è contenuto nell’art. 612-ter del codice penale.